Ormai è evidente che il contratto preferito dagli italiani è quello transitorio.. o meglio quello breve. E spesso a proporlo non sono i proprietari, ma direttamente gli inquilini, evidentemente preoccupati dal dover firmare un contratto che preveda una lunga durata, nonostante la facoltà, sempre prevista a lor favore, di dare disdetta in qualsiasi momento. Vediamo quindi quali sono le motivazioni valide per poter stipulare un regolare contratto transitorio.
Salve,
Vorrei chiedere alcune informazioni in merito al contratto di locazione per uso temporaneo.
Io e la mia compagna ci apprestiamo a prendere in affitto un appartamento e saremmo orientati a chiedere al proprietario un contratto a uso transitorio per diversi motivi:
Abbiamo entrambi un contratto di lavoro a cui fa riferimento la mobilità, già da 4 anni lavoriamo in questa azienda, non è mai capitato ma potrebbe capitare un trasferimento e quindi non vorremmo trovarci in difficoltà. Inoltre dispongo di un appartamento che sarà libero tra 3 anni dove ho intenzione di andare a vivere risparmiando i canoni di affitto.
Il contratto transitorio (1 anno) ha tempi di recesso lunghi? Cioè basta una raccomandata 30-60 giorni prima e siamo liberi anche prima dell'annualità? Il proprietario ci chiede 2 mensilità anticipate più una a cauzione, è corretta la richiesta?
C'è qualcosa da sapere per poi non trovarci in difficoltà?
Attendo vostre,
Grazie è buon lavoro
Roberto
Gentile Roberto,
le motivazioni di transitorietà a carico dell'inquilino devono essere dimostrabili; per esempio se il vostro contratto di lavoro fosse a tempo determinato. Mentre la motivazione legata alla possibilità di utilizzare l'immobile di sua proprietà non sarebbe valida, visto il lungo termine che ha indicato.
Di solito le giustificazioni usate per motivare la transitorietà del conduttore sono:
• trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
• separazione o divorzio;
• assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi;
• vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
Mentre quello a carico del proprietario potrebbero essere
• l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado
• matrimonio dei figli;
• separazione o divorzio;
• vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
Sono naturalmente ammesse altre motivazioni collegate ad un evento certo, che abbia cioè una data fissa.
In ogni caso di solito i proprietari sono favorevoli a contratti brevi.
Per la disdetta, invece, potete concordarla ed indicarla in contratto, di solito per contratti annuali il periodo è di 2/3 mesi.
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