In prossimità della dichiarazione dei redditi un proprietario ci chiede come deve comportarsi rispetto ai canoni mensili che non ha percepito. Infatti questo proprietario ha in corso una causa di sfratto per morosità per liberare il suo immobile dall'inquilino che non paga regolarmente da mesi. In sostanza, deve pagare le tasse anche su quanto non ha guadagnato?
Gentile esperto,
oggi portando la documentazione dal mio commercialista ho scoperto, con grande disappunto, che dovrò pagare le tasse anche sui canoni di locazione che in realtà non ricevo ormai da mesi. Già da settembre del 2012, infatti, il mio avvocato ha avviato una causa di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino del mio appartamento, affittato con un regolare contratto di quattro anni + quattro. Nei prossimi giorni, finalmente, dovrebbe esserci un ultimo atto in tribunale per riuscire a liberarlo! Non è già questo mancato guadagno motivo sufficiente per non pagare altre tasse? Mi scuso per il tono un po' alterato, ma credo che siano questi inquilini e queste complicazioni burocratiche che non agevolano un sano ed utile mercato delle locazioni!
Stefano
Caro Stefano,
possiamo essere sicuramente solidali con la sua irritazione e comprenderne bene le motivazioni. Purtroppo da un punto di vista strettamente tecnico dobbiamo confermare quanto anticipato dal suo commercialista. Ovvero, come indicato nello specifico dall'Art. 23, comma 1 del Tuir (modificato dalla Legge 431/98): i canoni di locazione per immobili ad uso abitativo, maturati e non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Quindi se la sua causa di sfratto non è ancora giunta a questa fase, dovrà al momento versare le relative imposte sul reddito (anche se non lo ha ricevuto regolarmente). In ogni caso, per le imposte versate sui canoni non percepiti, qualora la mancata percezione sia accertata dal giudice nell'ambito del procedimento civile di convalida di sfratto per morosità, le verrà riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n°26 del 01/06/2011 ha chiarito che il credito di imposta vale anche per chi si avvale della cedolare secca.
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