La morosità continua ad essere la causa principale per cui si richiedono ed eseguono sfratti, come ci dimostrano i dati sui provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi nell’anno 2014.
Su un totale i 77.278 procedimenti il dettaglio ci dice che:
- 3.433 sono i procedimenti per necessità del locatore
- 4.830 sono i procedimenti per finita locazione
- 69.015 quelli per morosità ed altra causa
Ovvero quasi il 90% del totale dei procedimenti di sfratto viene richiesto a causa della morosità dell’inquilino, ovvero del mancato pagamento del canone pattuito.
La situazione di morosità dell’inquilino comporta per lo stesso la perdita di ogni suo diritto?Ce lo chiede un lettore e noi proviamo a rispondere.
Salve,
volevo avere un informazione sulla cauzione .
Purtroppo sono dovuto uscire dall'abitazione per sfratto con morosità, volevo appunto sapere se i due mesi di cauzione dati mi devono essere comunque restituiti.
Ringrazio
Gentile lettore,
approfittiamo della sua domanda per tornare a fare un po’ di chiarezza sull’argomento degli sfratti ed in particolare gli sfratti per morosità, quindi quelli avviati nei confronti degli inquilini che non pagano.
Partiamo dalla prima e basilare domanda:
Quando posso dire che il mio inquilino è moroso?
A spiegarcelo è l’articolo 5 della Legge n. 392/78, che precisa: posso considerare “moroso” l’inquilino che dopo 20 giorni dalla data di scadenza indicato in contratto non abbia pagato anche un solo canone di affitto; oppure quell’inquilino che in ritardo di 60 giorni (2 mesi) rispetto alla formale richiesta del proprietario (che deve documentare tale richiesta) non abbia ancora versato la somma richiesta per gli oneri accessori (condominio, bollette, ecc..) pari a due mensilità di canone.
Qual è la prima mossa che deve fare il proprietario?
Inviare una raccomodata con sollecito a pagare quanto in sospeso solitamente entro 15 giorni e quindi avvisare che dopo questo termine si procederà con le vie legali.
La procedura di sfratto
E qui la “palla” passa all’avvocato che dovrà procedere con l’“atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida” nei confronti dell’inquilino moroso tramite Ufficiale Giudiziario e quindi davanti ad un giudice partirà tutto l’iter necessario a far liberare l’immobile e chiedere il pagamento (con decreto ingiuntivo) delle somme dovute dall’inquilino.
Vi rimandiamo al nostro precedente articolo per la descrizione esatta del procedimento di sfratto.
Intanto torniamo a concentrarci sul quesito proposto dal nostro lettore.
Cosa succede al deposito cauzionale che l’inquilino aveva versato ad inizio del contratto d’affitto?
In linea generale, il deposito non può essere assimilato al canone. Esso è un “pegno irregolare” ossia una somma di denaro consegnata al proprietario e sulla quale l’inquilino vanta un credito, potendone chiedere la restituzione appena concluso il rapporto di locazione.
Per questo, in assenza di pattuizione contrarie delle parti, si esclude che il deposito cauzionale sia imputabile in conto pigioni.
Ci chiediamo però: il deposito è suscettibile di compensazione per i canoni non pagati dall’inquilino?
I giudici hanno dato risposta positivamente: per la Cassazione (sentenza n. 7360 dell'8/8/1997) il proprietario, anche se ha ottenuto un titolo esecutivo per l'intera somma dovuta dal conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare anche in parte il suo credito con il deposito cauzionale. Sulla stessa linea si pongono anche Cass. sent. n. 6941 del 5.06.1992 e C. App. Milano sent. del 16 ottobre 1981.
Venendo quindi allo specifico della richiesta: il deposito versato dal nostro lettore verrà trattenuto dal proprietario per compensare in prima istanza eventuali somme non versate.
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