Un negoziante in affitto dopo aver avviato, con le solite difficoltà e complicazione degli inizi, la propria attività di vendita al dettaglio, quando stava raccogliendo le prime soddisfazioni, si ritrova a dover affrontare un trasloco forzato e a spostare la propria attività in un altro locale! È giusto? Quale tutele prevede la legge per questo inquilino?
Gentile esperto, faccio subito una premessa: sono molto deluso! La mia attività stava partendo. Immagino sappia quanto ci vuole per avviare un'attività commerciale. Intere giornate passate a guardare le vetrine, senza vedere un'anima, per anni. Soprattutto per chi non può permettersi il centro storico. Se poi ci aggiungiamo che vendo abbigliamento per bambini, che per comprare hanno bisogno delle madri...beh, è stata proprio dura. Insomma, finalmente riesco a partire, le persone cominciano a conoscermi, le chiacchiere al bar si riducono e, non per vantarmi, ma mi accorgo che piaccio anche alle mamme...Tutto stava finalmente andando nel verso giusto. Poi quella mattina dopo il caffè e la gazzetta, ecco la luna nera: arriva una bella letterina. Il succo? Dodici mesi prima dello scadere del contratto il proprietario mi dà il ben servito, perché il negozio serve a suo figlio. Ora siamo già al sesto, e non ho ancora trovato nulla, come posso fare? Ho qualche diritto?
Valerio
Caro Valerio, purtroppo sono costretta a comunicarti che la tua situazione è regolarissima. Il contratto ad uso diverso dall'abitazione infatti prevede che il locatore possa dare disdetta alla prima scadenza (dopo i primi 6 anni), inviando lettera raccomandata con almeno 12 mesi di preavviso, indicando la motivazione per la quale intende tornare in possesso dell'immobile. Tale motivazione deve rientrare fra quelle ammesse dall'art. 29 della legge 392/1978, fra le quali è previsto l'uso dell'immobile da parte di un parente entro il 2° grado in linea retta. La disdetta che hai ricevuto dal proprietario del negozio è, pertanto, perfettamente legittima e sei tenuto a lasciare l'immobile entro la data di scadenza del contratto. Per alleviare un po' le tue pene, però posso dirti che la legge 392/1978 prevede, a favore dei conduttori di immobili ad uso diverso dall'abitazione, che esercitino attività a "contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori", come l'attività di vendita al dettaglio, una serie di agevolazioni e diritti particolari. Fra questi il diritto a ricevere dal proprietario che abbia esercitato facoltà di disdetta, un'indennità di avviamento, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Tale indennità viene riconosciuta per compensare l'inquilino della perdita di avviamento commerciale subita a seguito dell'obbligo di lasciare l'immobile a causa della disdetta, e viene raddoppiata, nel caso in cui il negozio sia adibito, entro un anno dalla data del rilascio, ad un'attività simile a quella del conduttore uscente. Quindi se il figlio del tuo proprietario dovesse aprire a sua volta un'attività di vendita di abbigliamento per bambini, ricordati di chiedere altre 18 mensilità.
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