Il modello 730/2014, approvato dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 15 gennaio scorso, presenta quest'anno alcune importanti novità anche per chi ha una casa in affitto. Fra queste ricordiamo le detrazioni delle spese relative ad interventi di ristrutturazione, la riduzione dell'aliquota per la cedolare secca e quella forfettaria del canone soggetto a tassazione ordinaria.
La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2013 da lavoratori dipendenti, pensionati e categorie assimilate quest'anno presenta alcune importanti novità anche per proprietari e inquilini di immobili concessi in locazione. Vediamole.
Immobili ad uso abitativo non locati: il reddito degli immobili sfitti, se ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile destinato ad abitazione principale, sarà tassato al 50% poiché partecipa alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali, come previsto l'art. 1, comma 717 della Legge di Stabilità 2014, già a decorrere dal 2013. In questo caso, nella colonna 12 "Casi particolari Imu" del quadro B, va indicato il codice 3.
Detrazioni ristrutturazioni, mobili, interventi antisismici e risparmio energetico: in un precedente articolo abbiamo già spiegato quali sono i casi in cui è possibile usufruire di tali agevolazioni. Per quanto riguarda il modello 730/2014, l'indicazione dei lavori è contenuta nel quadro E, dove l'agevolazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Una delle novità principali è l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% e del limite di spesa, che passa da 48 mila a 96 mila euro per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute durante l'intero arco dell'anno 2013, e non più solo fino al 30 giugno, secondo quanto stabilito da una prima proroga contenuta nel D.L. 63/2013, poi ulteriormente estesa anche alle spese sostenute nel 2014 dalla Legge di Stabilità. Nell'ultimo aggiornamento della guida dell'AdE viene inoltre specificato che anche l'inquilino o chi ha la casa in comodato può accedere al bonus, e se è stato lui a pagare le spese risulterà dal bonifico. In caso di cessazione dello stato di locazione o comodato d'uso gratuito, non viene meno il diritto alla detrazione; pertanto, l'inquilino o il comodatario continueranno a fruirne anche se lasciano l'immobile.
Cedolare secca: nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenza di disponibilità abitativa e negli altri comuni ad alta tensione abitativa. Verrà pertanto compilato il quadro B, sezione I della colonna "Utilizzo".
Regime Irpef: in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca, la deduzione forfettaria del canone di locazione per i fabbricati affittati verrà ridotta dal 15 al 5%.