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la_concorrenza_è_ilbar_vicino_affittato_dallo_stesso_proprietario
due attività attigue con due inquilini diversi e la stessa proprietà

2 inquilini, 2 bar ed 1 solo proprietario.

Possono coesistere due attività commerciali vicine che offrono gli stessi prodotti?

È una situazione legalmente possibile o ci sono vincoli da rispettare?


È strano pensare a due attività attigue che offrono gli stessi servizi o gli stessi prodotti, ma di fatto questo potrebbe capitare. Oppure no? Un nostro lettore ci pone un quesito alquanto singolare, che offre però le basi per capire quali sono attualmente i vincoli di vicinanza e concorrenza rispetto alle attività commerciali. Ponendo non solo un quesito rispetto alla possibilità per due attività appartenenti alla stessa categoria merceologica di essere “vicine di negozi”, ma anche un quesito specifico rispetto al fatto che i muri di queste due attività appartengono allo stesso proprietario.

Salve,
il problema consiste nel fatto che io sono titolare di un bar caffetteria e pago il canone d' affitto da 10 anni in maniera puntuale e corretta e la proprietaria dei muri è proprietaria anche dei muri del negozio accanto al mio e lo sta affittando ad un altro bar, essendo lei proprietaria di tutti e due gli immobili può affittare a due bar che si fanno concorrenza non tutelando quello esistente da sempre?


Gentile lettore
comprendiamo bene il suo rammarico, credo proprio che ognuno di noi al suo posto potrebbe sentirsi allo stesso modo, non abbiamo buone notizie da fornire. Di fatto il decreto legge n. 223 del 2006, più noto come Decreto Bersani (.. quel Bersani, quando era ministro dello Sviluppo Economico nel governo Prodi) ha recepito le disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi (art. 3 dell’altrettanto famosa direttiva “Bolkestein”) e quindi ha liberalizzato l’apertura di attività commerciali simili in locali vicini.


Tra le novità introdotte, il Decreto andava ad escludere l’obbligo, precedentemente vigente, di rispettare una distanza minima tra due attività che svolgono la medesima tipologia di attività. Viene sancito, pertanto, il diritto alla libertà di concorrenza a ci accenna il nostro lettore e libera circolazione del mercato.
Quindi, in virtù di questa liberalizzazione ci sentiamo di dire al nostro lettore che non può vincolare il proprietario nella sua libertà di concedere il negozio accanto al suo per lo stesso tipo di attività. Ritrovandosi con un bar accanto, il nostro lettore può al limite valutare di dare disdetta al contratto in essere, rispettando i sei mesi di disdetta e riportando gravi motivi, che devono essere, però, lo ricordiamo, motivi gravi ed oggettivi, legati proprio all’andamento della sua attività.


Il divieto di concorrenza, invece, ritrova il suo valore se ad esempio il proprietario in questione non avesse affittato solo l’immobile al nostro lettore, ma gli avesse affittato l’attività del bar con un contratto d’affitto d’azienda e volesse poi lui stesso aprire, come titolare, un bar nell’altro locale di sua proprietà. Per questo caso , allora, sarebbe stato valido l’articolo 2557 del Codice Civile che parla proprio del “ Divieto di concorrenza”
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

 

L’ultima precisazione riguarda indirettamente il divieto di concorrenza: ovvero, nel caso in cui il proprietario desse disdetta (nei termini e modalità previste) al nostro barista, allora non potrebbe affittare lo stesso immobile ad un altro inquilino che svolga in quel locale sempre l’attività di bar, pena il risarcimento del doppio dell’indennità di avviamento, comunque prevista.

Quindi al proprietario, in questa situazione, il risarcimento per aver trasferito la clientela (se così possiamo dire) da un bar all’altro costerebbe in tutto 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. Non poco!

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