Capita (fortunati loro!) di ricevere in eredità un immobile, insieme magari a qualche cugino e in una città lontana. Il lascito non è certo un problema, ma la gestione delle pratiche per l'affitto potrebbero diventarlo nel momento in cui questo vorrebbe dire spostarsi per la firma del contratto e poi il rinnovo, subentri, le tasse. Sarebbe possibile, allora, prevedere di lasciare la gestione pratica all'unico parente che vive in città e magari anche lasciargli buona parte del canone? Come gestire le cose a livello fiscale?
Siamo sette eredi di un appartamento; quattro di noi vivono nella città in cui è ubicato l'appartamento avuto in eredità mentre gli altri tre vivono in altre differenti città italiane.
Vorremmo dare in affitto l'appartamento per dieci mesi ad un lavoratore straniero comunitario assunto con contratto a termine di pari durata. Essendo totalmente ignorante in materia, vorrei avere delle informazioni e consigli:
- che tipo di contratto conviene fare?
- il contratto può essere firmato da uno solo degli eredi proprietari? È necessaria la presenza di tutti? si può ricorrere a deleghe?
- a chi va pagato il canone? può essere pagato a uno solo di noi e poi ripartito?
- le tasse che si dovranno pagare potranno essere pagate da uno solo o ciascuno dovrà pagare la propria quota?
- insomma, esiste un sistema semplice e a norma di legge per affittare per dieci mesi un appartamento?
Le chiedo troppo? Io la ringrazio da ora se potrà dedicarmi un po' del suo tempo.
Angelo
Gentile Angelo,
dal punto di vista della tipologia contrattuale, potreste optare per un contratto transitorio, riportando le esigenze di lavoro del conduttore (il tempo determinato del contratto).
Il contratto può essere firmato da uno solo dei proprietari/eredi, ma il fisco presumerà che tutti percepiscono il canone e quindi tutti dovranno pagare le tasse per la loro parte, anche se uno solo percepirà il canone (non sappiamo se è questo il caso, lo specifichiamo solo per chiarezza). Ovviamente gli altri devono essere d'accordo sulla locazione dell'immobile e comparire nel modulo di richiesta di registrazione, esercitando anche l'individuale scelta sul regime fiscale (irpef o cedolare secca). In alternativa, perché tutti compaiano nel contratto, servirebbe una procura notarile da parte degli altri proprietari, il che rende preferibile la soluzione dell'unico proprietario contraente.
Essendoci un unico contraente potrà essere questi a percepire l'intero canone e poi ad occuparsi della ripartizione tra gli altri proprietari.
Sulla questione possiamo riportare la sentenza della Cassazione sezioni unite del 4 luglio 2012 n. 11135 che riconduce la stipula di un contratto d'affitto di un immobile solo da parte di uno solo dei comproprietari nell'ambito dell'istituto della "negotiorum gestio"; autorizzando, di fatto, la stipula del contratto da parte di un solo comproprietario e sollevando l'inquilino dall'onere di dover versare il canone pro quota. Se eventualmente ci fosse la contestazione da parte di uno dei comproprietari questa dovrebbe avvenire nei confronti del locatore firmatario.
Si definisce "negotiorum gestio" l'impegno di un soggetto, pur in assenza di un mandato, di svolgere delle attività e curare affari per conto di altri.
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