Quando si stipula un contratto di locazione, possiamo dire che l’articolo relativo al canone di locazione è quello su cui ci si concentra maggiormente. Fin dall’inizio il prezzo, come si definisce impropriamente il canone di locazione, rappresenta il faro della trattativa. A seguire, una volta che si è stabilito quanto un inquilino deve pagare per prendere in affitto l’appartamento, oppure l’ufficio o il negozio, si va a stabilire la modalità di versamento. E qui se è vero che sempre più spesso si opta per il bonifico sul conto corrente del proprietario, sono ancora diffuse forme di pagamento con assegno e soprattutto in contanti presso il domicilio del proprietario. Perché toccare i soldi e contarli con le proprie mani rassicura sempre più dell’aleatorio passaggio in banca.
Buona sera,
vorrei dare in affitto una seconda unità abitativa esercitando l'opzione della cedolare secca. Volevo sapere per quali categorie catastali è rimasto l'obbligo del pagamento da parte dell'inquilino tramite strumenti alternativi al contante sulla base di quanto disposto dall'articolo 1/129 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 o se la normativa ha subito delle modifiche.
Saluti,
Alessia
Possiamo intanto ringraziare Alessia che con il suo quesito ci offre l’opportunità di chiarire una normativa che negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. Quindi proviamo a fare una breve ricostruzione storica per arrivare, a conclusione, a quanto possiamo fare oggi.
1. La legge di Stabilità 2014, la 147/2013 a cui fa riferimento Alessia, nell’articolo 1 comma 50 andava ad introdurre, con l’obiettivo di contrastare nettamente gli affitti in nero, una grossa limitazione nell’utilizzo dei contanti. Quindi, a prescindere dall’importo del canone, l’affitto per gli immobili ABITATIVI (ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) si doveva pagare esclusivamente tramite mezzi tracciabili: bonifico, assegni, carte di credito.
2. In seguito a segnalazioni interpretative il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Prot: DT 10492 - 05/02/2014 ha di fatto smentito l’esclusione dl contante per gli affitti, riportando la possibilità del pagamento in contanti per gli immobili ABITATIVI entro il limite dei 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio all’articolo 49 D.Lgs. n. 231/07.
3. La nuova legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, all’articolo 1 comma 902 va a modificare ancora tale vincolo, innalzando la soglia per i pagamenti in contanti da 999,99 euro a 2.999,99 euro. Tale modifica coinvolge anche le soglie introdotte dalla normativa Antiricilaggio. La grossa novità in questo caso, oltre alla cifra, riguarda soprattutto il fatto che per la prima volta la limitazione non coinvolge solo gli immobili ABITATIVI, ma viene estesa agli immobili ad uso COMMERCIALE, come negozi, uffici, capannoni, ecc.
Quindi, rispondendo finalmente ad Alessia, possiamo dire che per importi di canone fino a 3 mila euro è possibile prevedere anche il pagamento in contanti; in ogni caso se anche il pagamento avviene presso il domicilio del proprietario occorre averne traccia e documenti (la classica ricevuta con marca da bollo di due euro), indispensabili per accedere alle agevolazioni e detrazioni fiscali previste anche per gli inquilini titolari di contratti di affitto.
Per pagamenti di canoni superiori a 3 mila euro che, nonostante la normativa, avvengono in contanti, si applicano le sanzioni introdotte dalla normativa Antiricilaggio, che valgono per chi effettua il pagamento (l'inquilino nel nostro caso) ma coinvolgono anche il proprietario che accetta l’importo.
La sanzione amministrativa va:
• dall’1 al 40% dell’importo versato se la cifra di canone pagato è tra i 3 mila ed i 50 mila euro;
• dal 5 al 40% dell’importo versato se parliamo di cifre superiori a 50 mila euro.
La soglia dei 3 mila euro si riferisce al singolo canone versato, quindi tale limite potrebbe essere più facilmente raggiungibili in caso di periodicità superiore rispetto a quella classica mensile, per esempio in caso di canone bimestrale o semestrale.
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