Sfatiamo l'ennesimo luogo comune: non è vero che il conduttore di un contratto transitorio per studenti universitari possa sempre fruire delle vantaggiose detrazioni previste per questa categoria di conduttori. Il caso del dottorando ci aiuta a capire meglio.
Quando il conduttore riveste, a vario titolo, lo status di studente le questioni che, stando ai quesiti ricevuti, interessano i nostri lettori sono due: prima di tutto se si possa optare per un contratto per studenti universitari e, in secondo luogo, se sia applicabile la detrazione del 19% sul canone di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) sostenuto dallo studente stesso o, come avviene più di frequente, dalla sua famiglia.
Quando si tratti di studente iscritto a un Corso di Laurea entrambi i dubbi sono risolti in senso positivo: sia il contratto transitorio per studenti fuori sede che le detrazioni per studenti fuori sede saranno accessibili.
Ma quando si tratti di uno studente iscritto ad un corso di perfezionamento o di un dottorando le cose si complicano.
Affrontiamo il caso del dottorando, premettendo che le conclusioni che trarremo varranno anche per lo studente iscritto a un Master o a un qualunque Corso di perfezionamento post-laurea.
Diciamo fin da subito, rimandando alla seconda parte dell'articolo per i dovuti chiarimenti e riferimenti normativi, che per un dottorando è possibile stipulare un contratto per studenti universitari (a canone concordato, durata 6-36 mesi e possibilità per il locatore di sfruttare importanti agevolazioni fiscali, tra cui la cedolare al 10% ).
Nonostante ciò, però, i genitori del dottorando non potranno beneficiare della detrazione del 19% sul canone corrisposto.
Ciò in base al diverso tenore letterale delle norme che regolano le due materie.
Vediamole, ragionando sui due piani distinti.
Possibilità per i dottorandi di optare per il contratto per studenti universitari
L'articolo 3, comma 1 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, dispone che nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi, e qualora il conduttore sia iscritto a un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari - di una durata precisata negli allegati tipi di contratto - e comunque da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
La norma, quindi, limitatamente alla possibilità di stipulare tali contratti come conduttore presuppone un'estensione anche al post-lauream dello status di studente.
Potendo il Dottorato di Ricerca rientrare nell'ambito dei corsi di perfezionamento o di specializzazione, è lecito dedurre che i dottorandi possano beneficiare anch'essi di tale possibilità.
Detrazione fiscale per i dottorandi
L'articolo 15 comma 1 lettera i-sexies) del TUIR consente alla famiglia di uno "studente" (come meglio sotto specificato) che ha stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 (non necessariamente quindi un contratto transitorio per studenti universitari) in un Comune in cui ha sede l'università o limitrofo (purché la distanza con la residenza non sia inferiore a 100 km e comunque in un'altra provincia) di ottenere una detrazione IRPEF del 19% (per un importo massimo di 500,27 euro e un canone massimo su cui effettuare il calcolo di 2.633 euro annui).
Ma tale detrazione non sarà accessibile alla famiglia del dottorando.
Tale interpretazione muove dal fatto che nel suo tenore letterale la norma fa riferimento a "studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università": i dottorandi, pur rientrando nella categoria degli studenti, non sono iscritti ad uno specifico corso di laurea, e pertanto sono esclusi dal beneficio. In altri termini, la possibilità per il dottorando di stipulare un contratto per studente universitario, senza però poter beneficiare della detrazione del canone di locazione, si giustifica sulla base del differente tenore letterale delle due norme: nel primo caso il DM del 30 dicembre 2002 fa un generico riferimento a corsi di laurea, corsi di perfezionamento e di specializzazione (post-lauream), nel secondo caso, invece, l'art. 15, co. I-sexies TUIR si rivolge ai soli studenti iscritti ad un corso di laurea.
Per comprendere la differenza si può anche constatare che la norma fiscale in esame, nel fare riferimento all'iscrizione ad un corso di laurea, individua un ambito più ristretto rispetto al "corso di istruzione universitaria" preso in considerazione dalla lettera e) dello stesso comma 1 dell'articolo 15, in riferimento alla detrazione delle spese scolastiche, questa sì accessibile sempre nei limiti del 19% anche qualora si riferiscano alle tasse sostenute per un dottorato (senza borsa) o un master (cfr. anche Risoluzione n. 11 del 2010 dell'Agenzia delle Entrate).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, non dovremmo stupirci se si verificassero queste 2 situazioni "anomale":
- un contratto di locazione per studenti universitari che non consenta al conduttore (es. dottorando) di fruire della specifica detrazione sui canoni versati prevista per gli studenti universitari;
- un contratto 4+4 che, nel caso il conduttore sia studente universitario (iscritto a un corso di laurea), consenta tale detrazione specifica.
Ci fermiamo qui, anche se sulle detrazioni per studenti si potrebbe scrivere molto altro... lo faremo in futuro, promesso!


