Ci stiamo sempre più avvicinando alla prossima dichiarazione dei redditi e intanto si raccolgono i documenti necessari e utili per poter capire a quali e quante detrazioni si ha diritto. Per chi ha sostenuto le spese per un figlio che studia all'università, fuori sede, è interessante pensare di poter recuperare qualcosa, non solo rispetto alle tasse universitarie, ma anche rispetto alle spese di affitto. Ma tale agevolazione, è prevista a favore di qualsiasi tipo di contratto? Anche per quelli di subaffitto?
Buongiorno,
sono intestatario di un contratto d'affitto, stipulato con cedolare secca, per un appartamento utilizzato dal figlio come studente universitario fuori sede (importo mensile di € 1.200,00).
Lo stesso appartamento è utilizzato da altri 3 studenti.
Con gli altri inquilini ho stipulato un contratto di sublocazione (autorizzato dal proprietario dell'appartamento con apposita clausola nel contratto di locazione principale) di € 300,00 cad.
La domanda è
Come è possibile per me (locatario dell'appartamento) e
per gli altri coinquilini (sublocatari)
portare in detrazione il costo dell'affitto nella dichiarazione dei redditi?
Qual è, par ciascuno di noi, la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione?
La ringrazio.
Cordialmente.
Francesco
Gentile Francesco,
per lei abbiamo una buona notizia: poiché il contratto è intestato interamente a lei, anche se altri studenti contribuiscono alla spesa, la detrazione del 19% le spetta interamente. In realtà dovrà tenere conto dei limiti, ovvero, il 19% del canone annuo ha un limite massimo di detrazione, fissato a 500,27 euro. Precisiamo che, avendo lei stipulato dei contratti di sublocazione, dovrà poi riportare questi guadagni nella sua dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h del Tuir, andandoli ad inserire nel rigo dei redditi diversi: quadro D del 730 e quadro RL del modello Unico.
Rispetto invece agli altri 3 ragazzi, titolari dei contratti di sublocazione, purtroppo dobbiamo specificare che i contratti di sublocazione non sono inclusi, dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir, tra quelli detraibili al 19%, come espressamente indicato dalla Circolare 21/E/2010, risposta 3.4.
Tra questi rientrano, invece, i contratti liberi 4 + 4, quelli 3 +2 a canone concordato, quelli per studenti universitari; i contratti transitori, i contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
La detrazione viene riconosciuta per intero al genitore se, come se nel suo caso, è intestatario del contratto; oppure se il contratto fosse intestato direttamente allo studente fuori sede, la detrazione andrebbe suddivisa tra i due genitori o comunque proporzionata alla relativa percentuale con cui hanno a carico il figlio iscritto all'università.
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