Spesso quando l'inquilino smette di pagare il canone di locazione, a questa morosità si aggiunge quella del mancato versamento delle spese condominiali di sua competenza. Come comportarsi in questo caso? E se la morosità fosse legata alla solo inadempienza condominiale? Sarebbe possibile anche in questo caso parlare di morosità? E a livello fiscale come deve comportarsi il proprietario?
Gentile Esperto, in relazione all'articolo pubblicato il 25 aprile di quest'anno riguardante la tassazione sui canoni non ricevuti, vorrei chiedere se l'eventuale credito d'imposta riguardi anche le spese condominiali non pagate. Ho infatti un inquilino che paga regolarmente l'affitto, ma da un anno non paga le spese di condominio ed è moroso per circa 3.000,00 €. Ho mandato la raccomandata intimando il pagamento entro 60 gg. e so che se non paga posso iniziare la procedura di sfratto. Anticipo i tempi così so a cosa andrò incontro.
Cordiali saluti.
Fiorella
Gentile Fiorella
il mancato pagamento delle spese condominiali determina sicuramente lo stato di morosità.
Infatti, l'inquilino è moroso quando:
- non versa al proprietario anche una sola rata del canone di locazione, decorsi 20 giorni dalla scadenza pattuita;
- non versa le spese accessorie (comprese quelle condominiali) per una somma di denaro equivalente o superiore a 2 mensilità di canone.
È giusto che lei abbia inviato una raccomandata per sollecitare il pagamento e corretto anche l'indicazione di una data entro cui pretendere tale pagamento, poi dovrà, come già sa, rivolgersi ad un legale per procedere con l'INTIMAZIONE DI SFRATTO per morosità.
Dal punto di vista fiscale, della sua dichiarazione dei redditi, dovrà continuare ad indicare i canoni di locazione finché non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione: "la mancata percezione del reddito locativo, a causa della morosità del conduttore, non ne impedisce l'assoggettamento alle imposte sui redditi fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione (fra tante, sentenze n. 22588 dell'11 dicembre 2012 e n. 651 del 18 gennaio 2012)". Imposte che poi, a conclusione del procedimento di sfratto, potranno essere recuperate.
Per quanto riguarda le somme relative alle spese condominiali, non contribuendo a fare reddito da locazione, non è previsto neanche un credito d'imposta.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Sfratto per morosità: il deposito cauzionale va comunque restituito all’inquilino?
Morosità nel pagamento dell’affitto, in aumento i proprietari coinvolti. Ma non tutti chiedono lo sfratto


