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Registro anagrafe condominiale: obblighi e impegni per i proprietari.

La riforma del condominio sta comportando l'entrata in vigore di numerose misure che vanno un po' a modificare i rapporti tra i condomini e l'amministratore di condominio. Quest'ultimo deve diventare sempre più una figura professionale che gestisce ed amministra il condominio, con la cura e la burocrazia che di solito si applicano ad una società. Tra le ultime misure introdotte, quindi, quella dell'obbligo di tenere un registro con i dati anagrafici di chi vive nei vari immobili, oltre che i dati di chi ne è propreitario e/o ha un diritto reale.

Salve,
sono proprietaria di un immobile concesso in affitto da ormai 10 anni ad una famiglia che vive stabilmente in tale appartamento e che ha instaurato per questo anche un rapporto diretto con gli altri condomini e con l'amministratore di condominio.
Ora mi ritrovo con un ennesimo sollecito da parte dell'amministratore per la compilazione lui dice di una certificazione relativa alla mia proprietà immobiliare e copia del contratto di locazione in essere. Tale richiesta è lecita? Deve effettivamente inviargli l'autocertificazione compilata con i miei dati e il contratto completo?
Grazie per l'aiuto.
Manuela.

Cara Manuela,
in effetti possiamo confermare che l'art. 10 della Legge 220/2012 (che sostituisce l'art. 1130 del Codice Civile) specifica che l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Tale anagrafe può essere paragonata ad una sorta di "carta d'identità" dell'immobile. I dati che l'amministratore raccoglie sono infatti le generalità dei singoli proprietari, dei diritti reali e dei diritti personali di godimento, comprensivi di codice fiscale, residenza anagrafica o domicilio, dati catastali di ciascuna unità immobiliare e ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Se lei dovesse rifiutarsi di fornire tali dati lui potrebbe procedere raccogliendo tali dati in autonomia e chiedendole poi le spese per tali ricerche.


Rispetto al contratto d'affitto precisiamo che il successivo art. 18 della Legge 220/2012 (che sostituisce l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) all'ultimo comma prevede: "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".


La norma prescrive esplicitamente, quindi, che in caso di cessione dei diritti sull'unità immobiliare vi sia l'obbligo di inviare copia autentica del titolo, pena la responsabilità solidale del locatore con il conduttore per le obbligazioni verso il condominio che insorgono durante il periodo di locazione.


Pertanto possiamo dirle che in caso di locazione di unità immobiliare posta all'interno di un condominio, il proprietario è tenuto a trasmettere all'amministratore copia del contratto di locazione. Per agevolare l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti, per l'istituzione del registro anagrafe condominiale, sono presenti modelli di autocertificazione (come quello che le avrà inviato il suo amministratore), che dovranno essere compilati dal proprietario e consegnato all'amministratore condominiale, unitamente alla copia del contratto di locazione.


Allo stesso modo, per analogia con il caso di un nuovo contratto di locazione, sarà opportuno effettuare la comunicazione all'amministratore di condominio anche in occasione del subentro che fosse avvenuto con riferimento ad un contratto di locazione in essere. La comunicazione all'amministratore di condominio andrà effettuata entro i 60 giorni successivi al subentro.

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