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Risoluzione anticipata del contratto: quanto mi costa non averci pensato prima!

Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana di come inviare una disdetta corretta ed inappuntabile, spiegando che ci sono termini di preavviso da rispettare, ma anche adempimenti burocratici da onorare. A questo proposito sottolineiamo che la registrazione, la proroga e la risoluzione del contratto sono obblighi e quindi se non adempiuti comportano il pagamento di relative sanzioni e soprattutto l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di competenza.

Nell' 1/12/2009 ho stipulato un contratto di affitto con il proprietario dell'appartamento e pagando, in ritardo, al 19/01/2010 la registrazione del contratto di affitto e pagando con il mod. F23, l'anno 2010. Nel gennaio 2011 ho pagato l'annualità in corso sempre in ritardo, pagando in tutte e due le volte sanzione e interessi. A dicembre 2011 ho dato la disdetta dell'appartamento con regolare raccomandata dando i tre mesi di preavviso, avendo ricevuto un appartamento delle case popolari. L'Agenzia delle entrate mi manda degli avvisi di liquidazione delle imposte erogazione delle sanzioni. Andando presso la sede dell'agenzia e mostrando le carte di avvenuto pagamento, lo stesso ufficio territoriale mi ha imposto, per chiudere il tutto, di pagare con codice tributo 113T, 671T e 731T la somma di Euro 92,00 per risoluzione anticipata del contratto di affitto. E' regolare tutto ciò e debbo pagare questa cifra per chiudere il tutto? Attendo una risposta e ringrazio per il disturbo che vi arrecherò, vi invio distinti saluti.
Roberto

Gentile Roberto
confermo la necessità di registrare la risoluzione anticipata presso l'agenzia delle entrate per la chiusura ufficiale del contratto. La somma dovrebbe essere di 67 euro, ma considerando che andava comunicata entro 20 giorni, il totale di 92 euro deriva dall'applicazione delle sanzioni:
• 67 euro risoluzione anticipata (113 T)
• Sanzione calcolata come il 30% di 67 euro, essendo trascorso più di un anno dall'obbligo, quindi 20 euro
• Interessi legali calcolati giornalmente, quindi da gennaio 2012 alla data di contestazione nel 2014.

Riportiamo quindi di seguito alcune precisazioni in merito al meccanismo e alle modalità di applicazione delle sanzioni in caso di mancata registrazione o di semplice ritardo nella presentazione degli adempimenti successivi.
Esiste uno specifico strumento che permette ai contribuenti di autodenunciare queste irregolarità e per questo poter usufruire di sanzioni ridotte rispetto a quelle richieste al nostro lettore Roberto, in quanto si autodenuncia la mancanza.
Tale strumento è il IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Il "ravvedimento operoso" introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000, nonché dal decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di immobili urbani.
Si tratta della possibilità di correggere errori ed omissioni o di versare in ritardo l'imposta dovuta beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La regolarizzazione avviene con il pagamento:
• delle somme dovute a titolo di imposta di registro;
• della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
• degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo, attualmente dell' 1%

ATTENZIONE!!
Il ravvedimento è possibile se non sia già intervenuto l'ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione, che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

Tardiva registrazione del contratto
Per chi non provvede alla prima registrazione del contratto di locazione è possibile porvi rimedio:
• entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 12 per cento (1/10 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo steso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione;
• entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 per cento (1/8 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che , entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.

Tardivo pagamento dell'imposta
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta dovuto, ad esempio per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata:
• una sanzione del 3% dell'imposta dovuta ( 1/10 del 30% ), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
• una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta ( 1/8 del 30% ), se si provvede entro 1 anno dalla scadenza prevista.
Il recente Art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, offre un'ulteriore possibilità a chi ha un ritardo entro 14 giorni: la sanzione è solo lo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

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