Purtroppo nel 2014 registriamo molti casi di quesiti inviati dai nostri lettori che ci raccontano difficoltà nel pagare regolarmente il canone di locazione. Situazioni di difficoltà oggettive, dovute alla perdita del lavoro, nella maggior parte dei casi, e che quindi implica una reale ed vera impossibilità a versare la rata d'affitto. Con la conseguenza di numerose raccomandate inviate per intimare lo sfratto e molta confusione sulle procedure da seguire. Come ad esempio sul significato del "termine di grazia" che un inquilino può richiedere.
Buonasera,
ho ricevuto lo sfratto x morosità e devo presentarmi davanti al giudice il 17/01/2015 e se mi va bene chiedo la grazia e che mi dia un mesetto in più. Ma dopo devo pagare lo stesso gli arretrati? Dato che per motivi economici (ho perso il lavoro, la mia azienda ha chiuso sei mesi fa) non son riuscita a pagare?
Attendo risposte, grazie.
Caterina
Gentile Caterina
comprendiamo bene la sua posizione e soprattutto l'oggettiva difficoltà causata dalla perdita del lavoro. Devo fare però alcune precisazioni rispetto al termine di grazia.
Il giorno dell'udienza quindi lei dovrà comparire davanti al giudice, ammettendo la sua morosità e spiegando le cause di tale mancato pagamento e chiedendo per questo di usufruire del termine di grazia. Quindi il giudice non potrà che constatare la sua situazione e con specifica ordinanza le concederà di usufruire di questo termine che, però, consiste in una dilazione del pagament. Ovvero il giudice fisserà un termine massimo di novanta giorni (solo eccezionalmente 120) entro il quale lei dovrà saldare i canoni non pagati, nonché eventuali oneri accessori non versati, il tutto maggiorato degli interessi legali e dalle spese di procedura liquidate dal Giudice stesso all'udienza.
Pertanto alla sua domanda dobbiamo dire che la grazia, in questo caso, non è un provvedimento che cancella la situazione di morosità.
Nella stessa udienza il Giudice indica una nuova data d'udienza per verificare l'effettivo pagamento da parte sua del debito calcolato. Se lei per tale data riuscisse a pagare tutto, allora il giudice potrà chiudere la pratica di sfratto e far proseguire il contratto in piena regola, ma se non ci sarà il pagamento, allora il giudice dovrà convalidare lo sfratto e fissare una data per il rilascio dell'immobile. Considerando anche questo termine potrebbe avere in tutto 90 +60 giorni per liberare l'immobile, ma non potrebbe per lo stesso tempo liberarsi del debito contratto con il proprietario al quale dovrà poi risarcire il tutto. Tra l'altro il proprietario, nel momento di convalida dello sfratto, potrà chiedere al giudice di emettere un decreto ingiuntivo a suo carico per il recupero delle somme a lui dovute.
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