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tasi non si applica in caso di abitazione principale del proprietario e dell'inquilino
tasi e imu abolite sugli immobili utilizzati come prima casa

Tasi 2016: tra abitazione principale del proprietario e dell’inquilino.

Chi paga la Tasi nel 2016? E Quanto?

Abbiamo trattato da un po’ nella rubrica di Prima Pagina le novità che la famigerata Legge di Stabilità aveva introdotto rispetto al pagamento dell’Imu e della Tasi.. parte imprescindibile di quella IUC voluta, negata, contestata, odiata. Un0imposta unica, per modo di dire, sul possesso di un bene immobiliare, che però gravava anche, dall’anno scorso e per la prima volta nella storia sugli inquilini, anche se per una parte marginale. L’anno scoro l’introduzione di tale tributo aveva generato un certo panico e giusto per non perdere l’allenamento e la sana abitudine di rimanere aggiornati le cose adesso, per i tanti contribuenti alle prese con le scadenze fiscali, le cose cambiano ancora.

Partiamo con una bella notizia. Rispetto all’anno scorso i calcoli quest’anno dovrebbero risultare più facili, escludendo molti più casi e potendo fare riferimento a delibere già approvate dal Comune o, in assenza ancora di queste, ad una quota massima individuata a livello nazionale e valida per tutti.


I concetti che dobbiamo tenere bene in mente per capire se la Tasi è da versare a meno si riferiscono fondamentali all’utilizzo che si fa dell’immobile posseduto o concesso in affitto.


1.Proprietà abitazione principale

In caso di proprietà di un immobile abitativo non di lusso, utilizzato direttamente come abitazione principale, non si paga la Tasi. Tasi e Imu, quindi, sono state abolite per le prime case degli italiani.


2.Immobile concesso in affitto

L’immobile di proprietà viene concesso in affitto ad un inquilino che ci prende la residenza e quindi utilizza questo appartamento, sempre non di lusso, come sua abitazione principale. In questo caso l’inquilino, anche se previsto dalla precedente delibera comunale in materia, non dovrà versare la sua quota di Tasi; mentre il nostro proprietario pagherà la Tasi se prevista dal comune, con l’aliquota prevista (l’esenzione concessa all’inquilino non andrà a gravare sul proprietario a carico del quale rimarrà sempre la percentuale dal 70 al 90% fissata dal comune) ed usufruendo di agevolazioni o meno a seconda della tipologia di contratto stipulato.


ESEMPIO 2.1: un immobile A/3 nel comune di Pesaro con rendita catastale di 708,84 euro, affittato con contratto a canone libero ad un inquilino che ha lì la sua residenza.
Il comune di Pesaro ha deliberato per seconde case un’aliquota Tasi dell’1,9 per mille, di cui il 70% a carico del proprietario ed il 30% a carico dell’inquilino. In virtù delle ultime novità, l’inquilino non dovrà versare nulla, mentre il proprietario pagherà 158 euro, derivanti dal seguente calcolo:
• Rendita catastale di 708,84 rivalutata, quindi + 5%= 744,28;
• Moltiplicata per 160, il coefficiente riservato agli immobili abitativi= 119.085
• Aliquota di 1,9 per mille per la base imponibile di 119.085= 226 euro di tasi
• Quota a carico del proprietario: il 70%, ovvero 158 euro (da versare in due rate con scadenze 16 giugno e 16 dicembre)
• Quota a carico dell’inquilino il 30%, ovvero 68 euro (NON DOVUTA).


ESEMPIO 2.2: stesso immobile concesso in affitto ma con contratto a canone concordato; in questo caso i 226 euro di tasi sono ridotti del 25%, arrivando a 170 euro, di cui il 70%, ovvero 119 euro, a carico del proprietario; rispetto ai precedenti 158 euro dovuti nell’esempio 2.1 il proprietario risparmia 39 euro.


ESEMPIO 2.3: stesso immobile ancora ma affittato con contratto transitorio ad un inquilino che non lo usa per abitazione principale; quindi in virtù della stipula di un contratto concordato, perché Pesaro rientra tra i comuni ad alta densità abitativa, l’aliquota Tasi sarà ridotta del 255, gravando pertanto sempre con 119 euro sul proprietario e per 51 euro sull’inquilino. Ricordiamo che la Tasi non è dovuta per importi fino a 12 euro.


3. Comune con aliquota Tasi 0

Immobile di proprietà concesso in affitto con contratto a canone concordato ad un inquilino che lo usa come abitazione principale. Immobile A/2 nel comune di Rimini, poiché il Comune di Rimini aveva deliberato nel 2015, il pagamento della TASI per le sole abitazioni principale, fissando un’aliquota zero per tutte le altre fattispecie, dal 2016 la TASI non si applica su nessun caso.


4.Comodato

Appartamento concesso in comodato gratuito dal proprietario al figlio, con la stipula di un contratto regolarmente registrato. In questo caso se consideriamo sempre l’immobile a Pesaro con base imponibile di 119.085, dobbiamo ridurre la stessa, per effetto delle ultime novità introdotte, del 50% e quindi calcolarla su 59.542 con aliquota sempre dell’1,9 per mille. La tasi dovuta totale sarebbe di 113 euro, di cui 79 euro a carico del proprietario mentre il comodatario, anche in questo caso, è esentato perché usa l’abitazione come sua residenza principale.

L’agevolazione della riduzione della base imponibile al 50% vale sugli immobili concessi in comodato alle seguenti condizioni:

- proprietario e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);

- il contratto di comodato deve essere scritto e regolarmente registrato;

- l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere di lusso (ovvero sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;

- il proprietario deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il proprietario, oltre all'immobile concesso in comodato, può essere proprietario nello stesso Comune di un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).


Abbiamo precisato la quota minima dei 12 euro al di sotto della quale la Tasi non sarebbe in ogni caso da versare, specifichiamo anche che non c’è obbligo solidale tra proprietario ed inquilino, quindi ognuno è responsabile della propria quota; mentre c’è un obbligo solidale tra comproprietario o coinquilini.
Infine.. ricordiamo che la scadenza per il primo acconto è molto vicina, il 16 giugno sta arrivando.


Pronti, commercialisti, modello F24, via!

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