Il blog di SoloAffitti

Il primo blog dedicato agli affitti: aspetti tecnici, fiscali e culturali

News

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

Case history: come ti affitto un immobile a uno straniero

La disciplina che regola l'immigrazione in Italia prevede che chi loca un immobile a cittadini stranieri comunitari o extracomunitari abbia l'obbligo di richiedere determinati documenti e seguire un certo iter. Chi non lo fa, incorre in pesanti sanzioni. Meritate.

 

E' notizia della settimana scorsa il caso di una signora di Firenze cui la Cassazione ha respinto il ricorso contro il sequestro dell'immobile che aveva locato a stranieri senza permesso di soggiorno.


Nella situazione specifica le infrazioni erano molteplici: il canone mensile fuori mercato e assolutamente sproporzionato (3000 € per un appartamento di cinque vani in zona periferica) e il numero di inquilini che non scendeva mai sotto le 12 unità (due conduttori principali che ospitavano stabilmente cinque persone ciascuno, con clausola inserita esplicitamente nel contratto, eludente le norme che regolano l'attività di affittacamere inserite nel "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").


Ma come funziona la locazione a un cittadino straniero in Italia?


Se lo straniero è un cittadino comunitario, è sufficiente che il locatore controlli la carta di identità. Permane tuttavia l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricato, recentemente abolito dal decreto legge 79/2012 per i contratti di locazione e di comodato soggetti a registrazione entro 30 giorni dalla loro stipula per i cittadini italiani. L'articolo 12, comma 1, della legge 59/1978 dispone infatti che «chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato».


Per affittare un immobile a uno straniero extracomunitario, è invece necessario richiedere il passaporto (o un altro documento di identità) e il permesso di soggiorno. Il Dl 286/1998, meglio conosciuto come "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", dispone infatti che "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

 

Lo stesso Dl 286/1998 disciplina anche la configurazione di reato, con pesanti sanzioni per il locatore che non adempie alle verifiche previste. L'articolo 12, comma 5-bis dispone che "chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina".

 

Per la signora di Firenze, il processo si conclude così: immobile sequestrato, versamento delle spese procedurali e versamento di 1000€ alla cassa delle ammende.

Logo offcanvas