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Misure per la casa nel decreto Coronavirus
Emergenza Coronavirus, le misure per la casa

Emergenza Coronavirus: le misure per la casa.

Nel Decreto "Cura Italia" alcune misure possono interessare proprietari e inquilini.

Arriva la prima parte di una serie di misure volte a potenziare il Servizio Sanitario Nazionale per contenere l'emergenza Coronavirus e a dare un aiuto a imprese e cittadini che stanno affrontando l'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese.

Credito di imposta sui canoni di affitto di negozi e botteghe, la sospensione delle rate dei mutui prima casa per le partite iva, degli adempimenti, degli sfratti e degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate: sono alcune delle misure che possono interessare proprietari e inquilini contenute nel Decreto "Cura Italia" approvato  lunedì 16 marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri. Andiamo qui ad approfondire le misure, chiamiamole così, per la casa.

Credito di imposta su canoni di locazione immobili C/1.

Viene introdotto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che esercitino la loro attività in locali affittati, sempre che il locale condotto in locazione sia di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito ammonta al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 e non si applica alle attività (di commercio al dettaglio o servizi alla persona) menzionate negli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. 11 marzo 2020 tra quelle che è consentito tuttora esercitare.


Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che gli imprenditori che svolgono la loro attività in negozi e botteghe e che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'emergenza sanitaria dovranno regolarmente pagare l'affitto per il mese di marzo, nella cifra dovuta e indicata da contratto. A fronte del regolare pagamento, il 60% di quanto versato come affitto verrà portato in compensazione, ovvero scontato dalle imposte dovute (per esempio l'iva dovuta).

Sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020. Non verranno, quindi, eseguiti gli sfratti né per gli immobili abitativi, né per le attività commerciali. Una scelta che il Governo ha preso per non mettere a repentaglio le persone, evitando il diffondersi del Covid-19.

Requisizioni alberghi ed altri immobili.

Se sei il proprietario di un albergo o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche, sappi che tra le misure più clamorose c'è la possibilità per i prefetti di "requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare" quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. La requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020.

Come viene definito l’indennizzo dovuto? Il Prefetto, ai fini della stima, si avvale dell’Agenzia delle Entrate, verificando il valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili con caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

Sospensione rate mutui prima casa per partite iva.

Viene disposta l’estensione dei benefici del c.d. Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa”) anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, con conseguente possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per tutte le partite Iva. La misura, che resterà in vigore per 9 mesi, è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o comunque in un periodo più breve intercorrente tra la data della richiesta e la data del 21 febbraio, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

La misura riguarda, quindi, i soggetti partita Iva il cui settore è colpito dall'emergenza e che quindi stanno effettivamente subendo un danno economico. Secondo la relazione tecnica del Governo allegata al Decreto "Cura Italia" saranno circa 230 mila le partite iva che potranno beneficiare della sospensione, ovvero circa la metà degli autonomi in possesso della prima casa.

Sospensione adempimenti.

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Per le imprese o i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (nessun rimborso in caso di versamenti già effettuati).

In sostanza si tratta dei versamenti:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’IVA;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Sospensione termini accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Vengono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, ad esempio,  chi non ha registrato regolarmente il contratto di affitto, il rinnovo o la proroga, in questo periodo perchè effettivamente impossibilitato a farlo, solo a partire da giugno potrebbe tornare a subire un accertamento.

Il Decreto "Cura Italia", dicevamo, è solo il primo ed è relativo alla gestione della fase iniziale dell’emergenza. Il Ministro dell’Economia lo ha infatti definito “Decreto Marzo”, anticipando che verrà emanato anche un “Decreto Aprile”. Il mese prossimo verranno quindi concedesse ulteriori agevolazioni o comunque verrà dato seguito a quelle previste dal Decreto Marzo, probabilmente attingendo anche ai Fondi Strutturali UE.

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