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SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

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Novità sulle esenzioni Iva per le casevacanze.

Gli immobili turistici concessi in locazione e provvisti di servizi di pulizia e cambio periodico della biancheria sono assimilabili agli alberghi, e per questo non risultano esenti da Iva. Lo afferma la Corte di Cassazione, che ha individuato proprio nei servizi di carattere personale la discriminante fra l'attività di affittacamere e quella alberghiera.

Fotolia 62023009 XSNiente esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per quegli immobili concessi in godimento per una vacanza, se comprendono anche il servizio personale di pulizie o il cambio periodico della biancheria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6501 del 19 marzo 2014 che ha ribaltato la sentenza dei giudici regionali, i quali avevano qualificato l'attività come locazione immobiliare atipica e, pertanto, non imponibile ai fini Iva.

 

La sentenza è arrivata dopo che un contribuente, titolare di una ditta individuale di affittacamere, aveva fatto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, rea di avergli notificato un avviso di rettifica ai fini Iva relativo al recupero della tassa non versata sul ricavato dell'affitto di una serie di unità immobiliari a uso di casa vacanze. Inizialmente il ricorso era stato accolto sia in primo sia in secondo grado dai giudici della Commissione tributaria regionale, secondo cui l'avviso dell'AdE era da ritenersi ingiustificato dal momento che le cessioni costituivano semplici locazioni immobiliari qualificabili come operazioni esenti dall'Iva in base all'articolo 10, n. 8, Dpr 633/1972.


Ma l'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza lamentando un errore dei giudici che avrebbero qualificato l'attività del contribuente come locazione immobiliare atipica, benché l'annessione di servizi di carattere personale quali il cambio periodico della biancheria e le pulizie facessero configurare la prestazione come assimilabile a quella alberghiera. E in effetti la Corte suprema ha dato ragione all'AdE cassando la sentenza della Ctr, in base all'argomentazione che "l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno".


Pertanto, nei casi di concessione in godimento di uno o più immobili arredati, con annessi servizi di carattere personale, come le pulizie o il cambio settimanale, il rapporto "specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, punto 8, D.P.R. 633/72". E il proprietario è quindi tenuto al pagamento dell'Iva.

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