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Decreto Sicurezza bis, ridotto il tempo per comunicare dati ospiti a Questura.
Affitti brevi, gli host avranno solo 6 ore per comunicare i dati degli ospiti.

Affitti brevi, entro 6 ore obbligo di comunicare i dati degli ospiti.

Ridotti i tempi per comunicazione alla Questura i nominativi degli ospiti.

Prima della crisi di Ferragosto, il Governo con a capo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto in tempo a convertire in Legge il cosiddetto Decreto Sicurezza Bis che riforma il soccorso in mare e alcuni aspetti dell’ordine pubblico. Tra questi, anche le tempistiche per la comunicazione alla Questura dei dati degli ospiti che soggiornano per una sola notte all’interno di una struttura ricettiva.

Passano da 24 a 6 le ore concesse ai gestori di strutture ricettive per comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate per una sola notte, a partire dall’arrivo degli ospiti. Questi ultimi dovranno fornire alla struttura la carta d’identità o un altro documento di riconoscimento valido per poter procedere alla comunicazione all’organo di pubblica sicurezza. Rimane invariata invece, secondo quanto predisposto dal precedente DL Sicurezza (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018), la scadenza per presentare i dati nel caso di soggiorni che si protraggono oltre le 24 ore.

L’obbligo di comunicazione entro le 6 ore per le permanenze di un solo giorno riguarda tutti i gestori di alberghi e strutture ricettive, compresi chi affitta ville, case vacanze, appartamenti, o piuttosto fornisce alloggi in tenda, bungalow o camper; unica eccezione sono i rifugi alpini inclusi nell’apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma (art. 109 del TULPS, il Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza). È stato proprio il Decreto Sicurezza entrato in vigore a dicembre 2018 a chiarire invece che gli obblighi di comunicazione previsti dal TULPS valgono anche per chi affitta o subaffitta «immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».    

Prima che la disposizione diventi operativa occorre tuttavia aspettare il decreto attuativo da parte del Ministero dell'Interno, con cui chiarire le modalità di comunicazione telematica alla Polizia di Stato. Decreto attuativo che dovrà, a questo punto, aspettare che si risolva la crisi del Governo.

Le ultime novità sugli affitti brevi.

 

Nel settore degli affitti brevi altre novità erano arrivate recentemente dal Decreto Crescita, con la finalità dichiarata di combattere l’evasione fiscale:

-    L’obbligo di utilizzo del codice identificativo per gli annunci online
-    La costituzione di una banca dati a livello nazionale che contenga sia le strutture alberghiere che extra-alberghiere
-    La condivisione da parte del Ministero dei dati forniti dagli host attraverso il portale alloggiatiweb sia  con l’Agenzia delle Entrate, che valuterà il rispetto degli adempimenti, sia con i Comuni che dovranno accertare il versamento della tassa di soggiorno.

Affitti brevi, le sanzioni in caso di mancata comunicazione degli ospiti.

L’art. 17 del TULPS stabilisce le sanzioni amministrative e penali in caso di mancata comunicazione dei dati degli ospiti entro i tempi indicati: arresto fino a 3 mesi oppure ammenda fino a 206 euro. 

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