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Articolo 18: contrari e favorevoli. Articolo 79 valido per alcuni contratti e non per altri. Due articoli, una lunga storia!

L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori è al centro del dibattito ormai da lungo tempo e considerando già le limitazioni, i casi specifici e tutte le ipotesi sulla sua abolizione, totale o parziale, ci siamo chiesti se nell'ambito delle locazioni esista un articolo corrispondente, altrettanto discusso e dibattuto. E la risposta l'abbiamo trovato nell'articolo 79 della vecchia legge "Equo canone".

Come chi ci segue sul blog ormai sa bene, le locazioni commerciali e quelle abitative fanno riferimento a due differenti normative: distanti tra loro vent'anni e diciamo più o meno permissive nei confronti dei proprietari, considerati la parte forte della contrattazione (un po' come i datori di lavoro nel caso dell'articolo 18).
La legge 431 del 1998 ha abolito la prima parte della vecchia legge sull'equo canone, andando a stabilire nuove e più flessibili regole per tutto ciò che riguarda l'affitto abitativo. Dobbiamo alla legge 431/98, ad esempio, l'introduzione dei contratti del secondo canale, a canone concordato, oltre che la possibilità di prevedere un aggiornamento al 100% dell'indice Istat o la richiesta di un deposito cauzionale più consistente delle tre mensilità.
Se tutto ciò è possibile sul fronte degli affitti ad uso abitativo, non lo è per i contratti, classicamente di 6 anni + 6, ad uso diverso dall'abitativo, che fanno riferimento alla Legge 392 del 1978.

Tra gli articoli di questa legge c'è questo articolo
79. Patti contrari alla legge che recita:
"È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge".


La validità di questo articolo, quindi, limita qualsiasi pattuizione che, come negli esempi dell'abitativo, possa prevedere un aggiornamento del 100% o un deposito più consistente delle tre mensilità. Queste pattuizioni, seppure inserite e firmate, sarebbero nulle in caso di contestazione da parte dell'inquilino, proprio sulla base dell'articolo 79.


Qual è l'impatto, pertanto, dell'abolizione di tale articolo, tanto importante, sui contratti abitativi?


Dobbiamo dire che l'assenza dell'articolo 79 non ha comunque sconvolto la composizione di un classico contratto abitativo, per il quale nella maggior parte dei casi si continua a prevedere un deposito cauzionale non superiore a tre mensilità e sì, l'aggiornamento Istat viene richiesto al 100%, ma considerando le ultime cifre (adirittura in negativo) questo sposta davvero poco; per non parlare della rinuncia all'aggiornamento in caso di opzione della cedolare secca.
Insomma, molto fumo per un arrosto molto leggero! Nel caso degli affitti, ovviamente.

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