Il blog di SoloAffitti

Il primo blog dedicato agli affitti: aspetti tecnici, fiscali e culturali

Come funziona l'affitto

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

Affitti, le ultime novità.
News per blocco sfratti e canoni di affitto non percepiti.

Canoni di affitto non percepiti e blocco sfratti: le ultime novità.

Il Decreto Sostegni introduce novità su canoni di affitto non percepiti e blocco sfratti.

 

La Legge di Conversione del c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n. 41) introduce alcune novità che vanno a modificare e integrare il testo del Decreto, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione dei canoni di affitto non percepiti e il blocco sfratti.


Nel primo caso viene stabilito che è possibile non pagare le tasse sin dall’inizio del procedimento per tutti i contratti di affitto residenziale, anche quelli stipulati prima del 1° gennaio 2020. Per il blocco sfratti viene invece confermata la sospensione delle procedure già bloccate fino al 30 giugno, mentre via libera per quelle dal 1° luglio.

 Approfondiamo in dettaglio le novità.

Dichiarazione dei canoni non percepiti.

 

La Legge di Conversione del Decreto Sostegni stabilisce che tutti i contratti di affitto residenziale, anche quelli stipulati prima del 1° gennaio 2020, saranno interessati da una vantaggiosa regola:

anziché pagare le imposte sui redditi non percepiti fino alla convalida di sfratto, è possibile non pagare le tasse sin dall’inizio del procedimento, ovvero dall’intimazione di sfratto, o da quando si procede con l’ingiunzione di pagamento per le somme non corrisposte, anche se limitatamente ai canoni non corrisposti dal 1° gennaio 2020 in avanti.

Per i canoni non percepiti prima del 1° gennaio 2020 resterà valida la regola in vigore precedentemente: le tasse vanno pagate fino alla convalida di sfratto, pur se con il meccanismo di compensazione contemplato dallo stesso art. 26 TUIR, che dice: “Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Per quanto riguarda i contratti a uso diverso dall’abitativo, infine, resta valida la vecchia regola: i canoni andranno dichiarati anche se non percepiti fino alla risoluzione (alla convalida, in caso di sfratto) del contratto, senza alcuna possibilità di recupero tramite credito d’imposta.

 

Blocco sfratti: le novità del Decreto Sostegni.

 

Altra novità nel testo del Decreto convertito in legge è quella che contiene un allungamento “selettivo” del blocco-sfratti già in essere in alcuni casi.

In pratica restano sospese le procedure di rilascio il cui “blocco” era finora previsto fino al 30 giugno 2021, ovverosia quelle derivanti da provvedimenti di sfratto per morosità conseguente al pagamento dei canoni (essendo esclusa dalla sospensione la morosità derivante dal mancato pagamento degli oneri accessori), nonché quelle dipendenti da immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, il tutto secondo la seguente scansione temporale:

- fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

 Questo significa che i nuovi provvedimenti giudiziali di rilascio adottati a partire dal 1° Luglio 2021 e derivanti da sfratto per morosità potranno essere legittimamente eseguiti senza alcun rinvio ulteriore.
Il “blocco sfratti” inciderà quindi solo sui provvedimenti emanati fino al 30 giugno 2021 e solo per le procedure di sfratto per morosità derivante dal mancato pagamento dei canoni, mentre non riguarderà le altre ipotesi.

 Ci sono quindi diverse ipotesi di sfratto per cui il blocco è già terminato da tempo.

Più precisamente, dal 1° Gennaio 2021 restano consentite le procedure di rilascio relative ad immobili ad uso abitativo/non abitativo derivanti da:

• sfratto per finita locazione/licenza per finita locazione;
• sfratto per inadempienza;
• sfratto per necessità;
• sfratto per morosità derivante dal mancato pagamento degli oneri accessori;
• risoluzione contratto di comodato

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Logo offcanvas