Il blog di SoloAffitti

Il primo blog dedicato agli affitti: aspetti tecnici, fiscali e culturali

Come funziona l'affitto

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

Contratto con cedolare secca a partire dal terzo anno: si deve rinunciare anche al precedente aggiornamento istat?

L'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca può essere espressa non solo in sede di registrazione di un nuovo contratto d'affitto, ma anche nelle annualità successive, durante il corso del contratto pluriennale. Poiché la scelta della cedolare secca implica, per il proprietario, la rinuncia alla richiesta di aggiornamento del canone, il dubbio che sorge è se tale rinuncia si applica anche agli aggiornamenti precedentemente maturati e richiesti o se il canone da cui partire è l'ultimo corrisposto, ovvero comprensivo di aggiornamento.

Salve, ho da porle una domanda:
abbiamo un contratto d'affitto in corso iniziato il 1/2/2012 per una casa di nostra proprietà.
Vorremmo esercitare quest'anno l'opzione per la cedolare secca, quindi stiamo preparando la comunicazione da inviare all'inquilino.
La domanda è: l'anno scorso è stata applicata la rivalutazione istat, quindi dal canone iniziale di 650 euro si è passati ad un canone di circa 664 euro; dal 1/2/2015, se esercitiamo l'opzione, il canone dovrà restare 664 fino all'eventuale revoca oppure devo tornare a considerare i 650 iniziali?
In pratica, la rinuncia all'aggiornamento dei canoni da quando decorre di preciso? Se attualmente il canone è 664, non va rivalutato per l'ultima volta?
Spero di essere stata chiara, grazie mille e cordiali saluti.

Molto chiara e anche molto interessante il quesito. Come sa già, l'opzione di cedolare secca può essere esercitata anche successivamente alla prima registrazione, in occasione di ogni seguente scadenza contrattuale. Dovrà, quindi, pena l'inefficacia dell'opzione, inviare raccomandata all'inquilino per informarlo di tale scelta e della sua contestuale rinuncia all'aggiornamento Istat.

A questo proposito sembra proprio che la rinuncia parti dal momento in cui si sceglie il regime di cedolare, non potendo avere un effetto retroattivo su quanto pattuito regolarmente nel contratto, consentito e soprattutto versato in precedenza. Consideriamo, infatti, che lei l'anno scorso ha calcolato l' imposta di registro e le aliquote irpef sui 664 euro percepiti mensilmente. Pertanto da adesso e per tutta la durata dell'opzione del regime di cedolare secca (che potrebbe revocare già l'anno prossimo), non potrà richiedere ulteriori aggiornamenti.
Il legislatore, all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n°23 del 14 marzo 2011, scrive testualmente "Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Si parla espressamente di sospensione per tale periodo, senza riferimento a quanto richiesto in precedenza; non c'è quindi qui, né nelle circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate alcun divieto in merito.


Oltre alla raccomandata all'inquilino, per esercitare la sua scelta, dovrà presentare all'agenzia delle entrate il nuovo modello RLI on line debitamente compilato; indicare l'opzione nella sua dichiarazione dei redditi 2016. Per gli acconti sulla cedolare, essendo questo il primo anno di applicazione, potrà decidere se versarli o saldare tutto l'anno prossimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:


 

Logo offcanvas