Il blog di SoloAffitti

Il primo blog dedicato agli affitti: aspetti tecnici, fiscali e culturali

Come funziona l'affitto

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

Contratto in corso: lecita la riduzione del canone, mai l'aumento.

La durata dei contratti d'affitto è tra le misure più rigide a cui devono sottostare proprietari ed inquilini soprattutto in riferimento al fatto che il canone pattuito all'inizio del contratto può variare solo in rapporto agli indici Istat e non oltre. Se non sono concessi aumenti arbitrari al canone, sono invece ammesse riduzioni dello stesso. Come?

Sono in affitto da 3 anni, insieme al mio compagno e abbiamo sempre cercato di pagare regolarmente il canone d'affitto, abbastanza caro, per il nostro bilocale. Due mesi fa ho perso il mio lavoro (sono una libera professionista precaria da anni) e i 750 euro al mese cominciano ad essere troppo per le nostre finanze. Ne abbiamo parlato con il proprietario, anticipandogli che avremmo dovuto cercare magari soluzioni alternative. A questo punto il proprietario ci ha detto che sarebbe disponibile, pur di averci ancora come inquilini, a ridurre un po' l'affitto, arrivando a 630 euro al mese. Come possiamo regolarizzare questo nuovo accordo? Dobbiamo disdire il contratto e farne uno nuovo?
Grazie,
Federica

Gentile Federica,
credo proprio che la disponibilità del proprietario sia testimonianza del vostro comportamento esemplare come inquilini e soprattutto di come in un momento particolare come questo alla fine siano i cittadini privati a proporre soluzioni praticabili. Abbiamo segnalato, infatti, che il fenomeno di riduzione del canone d'affitto è ormai diffuso in tutt'Italia ed è tranquillamente applicabile senza necessità di stipulare un nuovo contratto.
Nello specifico dovrete provvedere alla stesura e sottoscrizione di una scrittura privata di riduzione del canone nella quale andare a specificare la concessione, da parte del proprietario, della diminuzione, il valore di partenza e quello che sarà il nuovo canone d'affitto a partire da una precisa data.
La scrittura andrà registrata presso l'agenzia delle Entrate di competenza, con marca da bollo e imposta fissa di 67 euro.
In questo modo il proprietario potrà poi andare ad indicare nella dichiarazione dei redditi il reale guadagno percepito da quel contratto.
Al contrario, nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo, disciplinati dall'articolo 2 comma 1, legge 431/98, il proprietario non può - nel corso del contratto - pretendere aumenti del canone, salvo chiedere, qualora vengano rispettati modi e tempi, la risoluzione di quel contratto e la stipula di un nuovo contratto con un canone più alto.
A norma dell'articolo 13 comma 1, legge 431/98 è infatti «nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:


Logo offcanvas