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Cosa fare dei mobili lasciati dall'inquilino?

Cosa fare quando l'inquilino non libera l'immobile, lasciando mobili e suppellettili? Impossessarsene? Venderli? Regalarli? La legge, in realtà, vincola il proprietario ad una precisa procedura. Vediamo quale.

 

Sono proprietario di una serie di appartamenti situati in una tranquilla zona residenziale.
In diversi anni, non ho mai riscontrato alcun problema con i vari inquilini, tranne di recente, quando mi sono accorto che uno di loro sublocava il mio immobile senza avermene dato comunicazione. Fino a che non l'ho più visto. Oltre ad essere venuto meno ad una delle clausole contrattuali, non ha nemmeno provveduto allo sgombero dei locali, abbandonandovi i propri mobili. Ho provato a rintracciarlo, a intimare che mi sarei sbarazzato della sua roba, ma non c'è stato nulla da fare. È sparito nel nulla, introvabile. La legge mi permette di intervenire e di liberarmi dei mobili? A chi mi devo rivolgere per risolvere questa scomoda situazione?
Luca

 

Caro Luca, se gli arredi e corredi lasciati dal conduttore hanno un certo valore, la soluzione più corretta consiste nel procedere al loro pignoramento e alla loro successiva vendita all'asta, non essendo consentito dalla legge di impossessarsene (diversamente si commetterebbe reato) o portarli alle pubbliche discariche (per le quali comunque bisogna fare richiesta di smaltimento al proprio Comune). L'articolo 609 del Codice di Procedura Civile prevede, infatti, che se in un immobile l'inquilino abbandona parti del proprio mobilio e/o oggetti di sua proprietà, senza fare menzione o accenno di occuparsene, il locatore è obbligato a rispondere del volere dell'Ufficiale Giudiziario, custodendoli nell'appartamento o trasportandoli in un altro luogo, avendo cura che non vengano danneggiati o alterati.
L'articolo 1591 del Codice Civile, infine, specifica che l'obbligo dell'affittuario di pagare il canone di affitto mensile continua ad essere valido fino al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile al locatore e quindi fino a quando all'interno dei locali siano presenti i suoi mobili o beni (con riferimento all'articolo della Cassazione Civile, del 20 aprile 1982, n. 2452).

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