Il nuovo anno, il 2014, è iniziato con questa novità, contenuta nell'ormai nota "legge di stabilità" e che rappresenta un nuovo passo contro l'evasione fiscale e gli affitti in nero. Infatti, a partire dal primo gennaio 2014 i canoni corrisposti per i contratti abitativi devono obbligatoriamente essere versati con metodi tracciabili, mentre non è più ammesso l'uso dei contanti. Ora la questione che ci pongono i nostri lettori sono: sono ammesse eccezioni per importi bassi o su espressa richiesta di proprietari? Il cambiamento si sa è difficile da elaborare!
Salve,
ho un contratto d'affitto regolarmente registrato.
Il mio proprietario vuole continuare ad essere pagato in contanti in quanto l'affitto è modesto. Come mi devo comportare? Poiché' mi trovo in condizioni di disagio economico essendo un sessantaquattrenne disoccupato senza alcun fonte di reddito, per cui pur non beneficiando di detrazioni fiscali,rischio comunque di non poter usufruire del contributo affitto locazioni quando e se sara' disposto il bando da parte del comune di Napoli? A quali altre conseguenze posso andare incontro se continuo a pagare in contanti?
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli e suggerimenti che potrete darmi nel merito, ed invio cordiali saluti.
Vincenzo
Gentile Vincenzo,
dovrebbe spiegare al suo proprietario che non ci sono limiti di cifre nel divieto di pagare in contanti. Infatti, la disposizione prevista all'art. 1/129(Legge 27 dicembre 2013, n. 147), inerente il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione abitativa inserisce una novità a quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. L'articolo 12 della norma, che limitava l'uso del contante ai soli pagamenti di importo inferiore a 1.000€, trova con l'inserimento del nuovo comma 1.1 un importante limite.
Nell'art. 1/129 della Legge di Stabilità si prevede quindi che, in deroga a quanto sancito dall'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".
Ciò comporta che tutti i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo, a prescindere dal loro importo, dovranno avvenire in forma tracciabile. Non sarà quindi più ammesso in alcun caso il pagamento tramite contanti (neanche quando il canone risultasse di importo inferiore a 1.000€).
Saranno invece consentiti, quali mezzi di pagamento: il bonifico bancario, l'assegno non trasferibile, il bancomat, la carta di credito o il vaglia postale.
Come evidente rimangono esclusi dall'obbligo di avvalersi di strumenti di pagamento tracciabili:
• i contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione (ad eccezione delle pertinenze);
• i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Al fine di godere delle agevolazioni fiscali o detrazioni di imposta, sia da parte del conduttore che del locatore, i pagamenti del canone di locazione dovranno quindi d'ora in avanti essere comprovabili tramite traccia dell'avvenuto pagamento dei medesimi.
Le sanzioni previste in caso di violazione, in mancanza di altre disposizioni in proposito adottate all'interno della Legge di Stabilità, saranno quelle "classiche" sancite in materia di limitazione all'utilizzo dei contanti: dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione, con un minimo pari a 3.000€.
Inoltre, la Legge di Stabilità, all'art. 1/128, stabilisce anche a chi competa l'effettuazione dei controlli, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. Tramite tale articolo viene inserito nel testo del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo municipale") il comma 10-bis. In esso si prevede che "sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio". Per svolgere la sua funzione di controllo, il Comune avrà la possibilità di avvalersi dei registri di anagrafe condominiale, essendogli consentito di accedere alle "annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali".
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