I contratti d'affitto, al di là delle scadenze previste, prevedono la possibilità per l'inquilino, qualora ricorrano gravi motivi, di disdire in qualsiasi momento il contratto. Per questo ci si potrebbe ritrovare a dover procedere con il rinnovo della registrazione annuale ma sapendo già che il contratto in realtà non verrà rinnovato. In questo caso come comportarsi? Bisogna pagare l'intera somma dovuta o versare solo una quota per il periodo residuo di cui si usufruirà?
Salve, per l' appartamento di cui sono proprietaria e che ho dato in affitto da 2 anni, l'inquilino mi ha inviato la disdetta anticipata, con decorrenza tra sei mesi. Visto che devo versare l'imposta di registro per il rinnovo della terza annualità, posso pagare solo per i sei mesi rimanenti o devo comunque pagare l'intera annualità? Come dovrò comunicare poi la fine del contratto?
Gentile,
anche nel caso in cui abbia ricevuto una disdetta, l'imposta di registro per i contratti di locazione deve essere versata e calcolata sempre sul canone annuale e non su quello residuo, semestrale in questo caso specifico. Lo indica esattamente l'articolo 17, comma 3, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui «per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1».
Possiamo ricordare che in coincidenza del rinnovo annuale i proprietari hanno l'opportunità di scegliere il regime fiscale con cui tassare i redditi da locazione. Se, come nel caso del nostro utente, si è in regime Irpef la scelta della cedolare secca potrebbe comportare anche il vantaggio di non dover versare le imposte di registro.
Con la cedolare potreste risparmiare anche i 67 euro che in caso di Irpef vanno obbligatoriamente versati tramite modello F23, con codice 113T.
In ogni caso la comunicazione di risoluzione anticipata del contratto va portata o spedita all'agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto, attraverso la compilazione del modello 69 che richiami i dati del contratto che si va chiudere(con copia dell'avvenuto pagamento se previsto).
In questo modo si informa l'agenzia delle entrate che l'immobile è libero e che il contribuente/proprietario non percepisce più quel reddito, sul quale, quindi, non verranno più calcolate le imposte.
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