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SoloAffittiPAY, il rivoluzionario sistema di tutela e gestione dell'affitto sicuro!

 

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Imprenditore in affitto, d'azienda

Hai un'attività avviata di cui non puoi più portare avanti la gestione? Affittala! L'affitto d'azienda è una formula, alternativa alla vendita dell'attività, che consente di rimanere proprietari dell'impresa, facendola gestire ad altri e ricavandone un canone fisso. Una buona alternativa da prendere in considerazione in questi momenti delicati!

 

Non sarà certo una notizia, ma anch'io, caro esperto, mi trovo nella difficile situazione di altri colleghi imprenditori che faticano in questo momento a far decollare la propria attività. A far notizia, però, può essere il fatto che abbia trovato una giovane coppia disposta a "scendere in campo" e a rilevare la mia attività. In realtà avendo diversi negozi in città e considerandoli tutti mie creature, mi dispiacerebbe molto separarmi anche solo da una di loro e quindi abbiamo pensato ad una formula di compromesso che possa offrire un ancora di salvataggio a me e a loro. Tale formula è quella dell'affitto d'azienda. La questione ora è che abbiamo un po' di dubbi, primo fra tutti quello relativo alla durata. Il mio commercialista mi farebbe indicare che il contratto ha validità di un anno a decorrere dal 01 aprile 2013 e che lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato se non interverrà disdetta da una delle parti, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Pertanto, il contratto andrebbe rinnovato ogni anno. Di diverso avviso è il loro commercialista il quale afferma che il rinnovo è tacitamente espresso e quindi automatico. Qual è l'interpretazione corretta? Dobbiamo riferirci al contratto uso diverso? Grazie
Luca

 

Caro Luca,
comprendiamo bene il momento che, come dicono tutti, ormai, è difficile. Credo che l'affitto d'azienda rappresenti effettivamente un buon compromesso.
Rispetto al suo dubbio sulla durata deve ritenersi valida l'interpretazione del commercialista della coppia di affittuari: il contratto di affitto di azienda ha validità di un anno, rinnovabile tacitamente salvo disdetta, senza necessità di rinnovo annuale.
L'affitto d'azienda è disciplinato dall'articolo 2562, Codice civile e dalle disposizioni generali in materia di affitto, dettato dagli articoli 1615 e seguenti del Codice civile, quindi nessun riferimento alla Legge 392/78 che regola l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale, eccetera e che prevede una durata minima di sei anni. Nello specifico va innanzitutto chiarito cose si intende per azienda: dal punto di vista civilistico, l'art. 2555 del codice civile definisce l'azienda come «il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Si tratta di un bene produttivo e, in quanto tale, il tipo di contratto da stipulare per concederlo in uso ad un terzo è, appunto, un contratto di "affitto" (differente rispetto al contratto di locazione in quanto questo ha per oggetto beni non produttivi).
Chi prenderà in gestione l'attività (l'affittuario) si assumerà il compito di condurla in tutti i suoi aspetti, beneficiando degli introiti che essa produce. Secondo quanto sancito dal codice civile, infatti, l'affittuario ha l'obbligo di:
- esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue
- gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte.
L'affitto di un'azienda non può avvenire con la sottoscrizione di una semplice scrittura privata fra le parti, come per un contratto d'immobile, ma deve essere formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. Chi prende in affitto l'azienda subentra di diritto in tutti i contratti stipulati dal locatore: dai contratti di somministrazione, a quelli di fornitura o di pubblicità, a quelli con il personale. A tutela dell'affittuario, poi, viene sancito il divieto di concorrenza: il locatore deve astenersi, per tutta la durata dell'affitto, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa in qualche modo sviare la clientela dell'azienda affittata. Finiscono qui i vincoli cui è sottoposto l'affitto d'azienda: tutte le altre condizioni contrattuali, dal canone, alle garanzie prestate dall'affittuario, alle modalità di pagamento, alla durata e all'eventuale rinnovo, sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti.
In bocca al lupo a lei ed ai suoi affittuari!

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