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Modello RLI: le principali novità 2019 alla registrazione dei contratti di locazione
Le modifiche dell'Agenzia delle Entrate al Modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione

Registrazione locazioni con modello RLI: le novità 2019

Le principali novità riguardano il tardivo pagamento dell'annualità successiva e gli adempimenti successivi in caso di subentro non dichiarato

 

Quando si parla di pratiche per la registrazione dei contratti di locazione è sempre necessario essere aggiornati. L’ultima versione del Modello RLI resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate prevede, oltre a miglioramenti grafici, almeno tre novità importanti, che riepiloghiamo in maniera pratica e sintetica in questo articolo.

 

Con Provvedimento prot. n. 64442 del 19 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver predisposto una nuova versione del Modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”.

Nel formato cartaceo tale versione, utilizzabile in alternativa a quella precedente fino al giorno 19 maggio 2019, è divenuta, a partire dal 20 maggio 2019, l’unica disponibile.
Nella versione telematica, invece, le novità presenti nella nuova versione sono state operative fin dal giorno 20 marzo.

Oltre ad una semplice riorganizzazione grafica (cambio della posizione di alcuni campi) il nuovo modello RLI contiene tre significative novità.

 

1. Tardivo pagamento dell’annualità successiva, con o senza cambiamento del regime fiscale da parte del locatore

 

Nel Quadro A Sezione II “ADEMPIMENTO SUCCESSIVO”, è stato inserito il campo “Tardività annualità successiva”.

Questo campo va compilato indicando il codice 1 qualora si stia procedendo ad un tardivo pagamento dell’annualità successiva e almeno un locatore intenda cambiare il proprio regime fiscale (passando da IRPEF a cedolare o viceversa). In tal caso l’adempimento non può essere effettuato telematicamente (il sistema non è in grado di calcolare l’imposta dovuta) e occorrerà provvedere per via “cartacea” recandosi all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il contratto è stato registrato.

Al contrario, andrà indicato il codice 2 qualora si stia procedendo ad un tardivo pagamento dell’annualità successiva ma nessun locatore intenda cambiare il proprio regime fiscale. In tal caso si potrà procedere anche telematicamente.

 

2. Adempimenti successivi di soggetto subentrato nel contratto senza dichiararlo

 

Nel Quadro A Sezione III “RICHIEDENTE” è stata contemplata (oltre alle due già esistenti: “parte del contratto” e “mediatore”) una terza possibilità, contraddistinta dal codice 3: “parte del contratto non registrata”. Si indicherà tale codice in caso di adempimento proroga, annualità successiva o risoluzione in cui il richiedente è un soggetto che, subentrato per legge in contratto, non ha ancora provveduto a comunicarlo.


Qualora si utilizzi tale codice si indicherà anche, nel quadro B riservato ai soggetti, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto uscente (cui il richiedente è subentrato).

Questa modifica ha l’utilità di consentire di effettuare gli adempimenti successivi e contemporaneamente comunicare in ritardo un precedente subentro, nei casi in cui questo non sia ancora stato fatto.

Attenzione però: ciò non significa che l’adempimento specifico del subentro sia diventato inutile, anzi. Continua ad essere importante comunicarlo tempestivamente (entro 30 giorni da quando il subentro è avvenuto) specie in caso di subentro tra locatori, per consentire al locatore subentrante (ad es. l’erede del locatore deceduto) di esercitare validamente l’opzione per la cedolare secca.

 

3. Cambiamento campo per locatore non presente in atto

 

Nel Quadro B Sezione I “Dati del locatore” è stato eliminato il campo “Non presente in atto” e sostituito con il campo “Locatore”, senza differenze sostanziali in sede di compilazione.

In caso di comproprietario o contitolare di diritto reale (es. usufrutto) che non abbia firmato il contratto, infatti, questi andrà comunque indicato in registrazione compilando il nuovo campo “Locatore” con il codice 1 che sta appunto a significare “non presente in atto”.

 

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