A ridosso della fine di un anno sono in tanti a stilare bilanci dell'anno appena trascorso, ma ancora di più quelli che si immaginano iniziare il nuovo anno con grandi progetti. Che sia quello di cambiare città, università, corso di studi o lavoro, spesso queste decisioni comportano il cambiamento di residenza. In particolare nelle città universitarie il nuovo anno inizia con un "balletto" di studenti che si spostano e di proprietari che li inseguono con i moduli del subentro.
Per agevolare, quindi, quanti si ritrovano alle prese con una richiesta o necessità di subentrare in un regolare contratto di locazione proponiamo una piccola guida per punti:
1. Verificare che ci sia la volontà delle parti: di chi lascia, chi entra nell'immobile e del proprietario, ovviamente;
2. Chiarire con esattezza i termini dell'accordo: la data entro cui l'immobile viene liberato e quella in cui il subentrante ne prende possesso;
3. Fornire copia del contratto a chi subentra, perché con tale scrittura accetta tutte le pattuizioni e gli articoli contenuto nel contratto firmato dal precedente inquilino;
4. Raccogliere la documentazione identificativa: carta identità e codice fiscale del proprietario, del vecchio e del nuovo affittuario.
5. Redigere la scrittura di subentro: in carta semplice si riportano i dati del contratto (con numero di registrazione) quelli anagrafici dell'inquilino che lascia e di quello che subentra, la data della cessione e gli allegati; farla firmare da tutti e tre;
6. Compilare il Modello RLI on line, scegliendo opzione Codice 3 ("Cessione") e proseguire inserendo i dati come da istruzione; riportare i dati del conto corrente per il versamento di 67 euro e della marca da bollo; stampare infine, quando disponibile, ricevuta di registrazione della cessione. Se si procede fisicamente, versare e tenere ricevuta dell'imposta fissa di 67 euro (cifra che di solito viene suddivisa tra chi lascia l'immobile e chi entra) tramite il modello F24 Elide - codice tributo 1502 e poi con marca da bollo, scrittura e ricevuta recarsi all'agenzia delle entrate per la registrazione dell'adempimento;
7. Consegnare copia della ricevuta a proprietario e subentrante.
Infine, è corretto sapere che la registrazione di tale passaggio è fondamentale, perché a sancirlo è lo stesso Codice Civile, il cui articolo 1571 recita: " Il subentro stesso è una modifica e deve essere sancito da atto scritto, in quanto modifica una delle parti del contratto Quando si fa un subentro in un contratto si acquisisce gli stessi diritti/doveri del contraente originale cedente. Il contratto non cambia e non decade per le parti rimanenti neanche se è l'ultimo cointestatario originale a recedere. (art 1406-1410 codice civile)".
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