Le questioni condominiali sono sempre tra le più numerose che riceviamo e sappiamo bene quanto le liti da condominio incidano pesantemente sull'enorme numero di cause civili che caratterizzano il nostro paese. Nel caso del rapporto tra proprietario – inquilino e condominio, il tema più ricorrente riguarda l'attribuzione di competenza delle spese: quali a carico del locatore, quali a carico del conduttor, come vengono definite le parti all'interno della "sacra" tabella aggiornata di recente da Confedilizia in cui si parla della ripartizione di tali spese. Ma, pur riferendosi a tale tabella, permangono alcuni dubbi sulla necessità o meno di pagare una quota per servizi di cui l'inquilino non usufruisce, come il classico caso dell'ascensore per un inquilino del piano terra.
Buongiorno, una domanda secca : i locali commerciali, ad esempio ristoranti, siti a piano terra con ingresso diretto indipendente dal portone di accesso agli appartamenti, devono pagare le quote condominiali per l'ordinaria amministrazione(ascensore, pulizia scale ecc.) o sole devono contribuire alle spese di straordinaria amministrazione (rifacimento lastrico solare ecc.)?
Grazie di cuore,
Gabriella
Gentile Gabriella,
al di là degli ingressi, se le scale e l'ascensore sono parti comuni anche con riferimento al locale (informazione desumibile anche nell'atto di acquisto del locale) vale quanto stabilito dall'art. 1123 del codice civile (le spese vanno ripartite tra i vari condomini in misura proporzionale al valore che la loro proprietà esclusiva ha rispetto alle parti comuni) e soprattutto dall'articolo 1124, come modificato dalla L. 220/2012: "le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune".
In base al criterio assunto dalla norma, i proprietari dei locali al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, e null'altro dovranno, in quanto l'altezza del loro piano è pari a zero. Questo vale in virtù delle spese straordinarie, a carico sempre dei proprietari, e di quelle ordinarie che sono invece a carico degli inquilini.
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