Non di rado capita che gli inquilini siano esclusi dai proprietari o dagli stessi amministratori dalle assemblee condominiali. Tale esclusione è legale? Oppure rientra tra i diritti dell'inquilino quello di partecipare alle assemblee? Con diritto di voto o senza? A chi spetta la convocazione?
Allora, chiariamo subito un concetto. Non sono una guerrafondaia. Né una dispettosa, né tantomeno particolarmente snob. Sono semplicemente tre anni che abito in un condominio, e non ho mai partecipato ad un'assemblea di condominio. Non che la cosa mi crei particolari scompensi.. solo che nel momento in cui vengono deliberate spese ed affrontate questioni che possono incidere sulla mia economia domestica (come le spese di riscaldamento ad esempio), mi piacerebbe poter esprimere anche il mio modesto parere. Vorrei capire quindi se avrei il diritto di partecipare e se sì chi è la persona tenuta a convocarmi: il proprietario o direttamente l'amministratore di condominio?
Grazie!
Stefania
Cara Stefania,
possiamo porre la domanda in generale: l'inquilino di un'unità immobiliare all'interno di un condominio (sia essa un ufficio, un locale commerciale, una civile abitazione o anche un semplice box auto) ha diritto di partecipare all'assemblea di condominio?
La risposta, positiva, è contenuta nei primi due commi dell'art. 10 della legge n. 392/78 che riporto di seguito:
Art. 10 (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).
" Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni".
Pertanto lei, in qualità di inquilino, ha sostanzialmente il diritto di partecipazione e di voto in quelle assemblee che hanno all'ordine del giorno la decisione su questioni attinenti le modalità di gestione del servizio di riscaldamento e di condizionamento dell'aria; mentre per le deliberazione assembleare che implicano modifiche ai beni comuni (per esempio sostituzione antenna centrale, ascensore) potrà partecipare ma non votare.
Quanto alla convocazione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria, unico obbligato alla convocazione del conduttore in assemblea è non l'amministratore, ma lo stesso condomino proprietario. Si veda, in questo senso, Tribunale di Milano 6 giugno 1988.
È vero anche che in quei casi in cui il rapporto d'affitto è noto all'amministratore (es. per contatti diretti con l'inquilino o perché gli è stato regolarmente comunicato), è consigliabile che l'amministratore, sebbene non sia obbligato da legge, si faccia carico di convocare direttamente l'affittuario, oppure ne provveda sulla base di un apposito incarico da parte del proprietario.
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